3.3 Atti normativi in materia di formazione
In questa fase vengono create le basi legali della formazione professionale di base, vale a dire l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione, che disciplinano struttura, contenuti e requisiti. Mentre la SEFRI è competente per l’ordinanza, l’elaborazione del piano di formazione spetta all’organo responsabile. Entrambi i documenti vengono elaborati di concerto con gli altri partner e costituiscono la base per una formazione di alta qualità.


3.3.1 Ordinanza sulla formazione professionale di base (ofor)
Unione svizzera delle arti e mestieri USAM
L’ofor viene redatta dalla SEFRI.
La redazione dell’ordinanza compete alla SEFRI.
L’ordinanza contiene i principi giuridici della formazione di base a impostazione aziendale e viene emanata dalla SEFRI su richiesta dell’organo responsabile.
I contenuti principali figurano nel testo di riferimento, che riporta il numero della professione e il numero assegnato a ogni indirizzo professionale. Quando diverse professioni vengono raggruppate in un campo professionale a ciascuna professione viene assegnato un numero diverso. L’ordinanza è suddivisa nelle seguenti sezioni:
- Oggetto e durata
- Obiettivi ed esigenze
- Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile
- Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento
- Piano di formazione
- Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda
- Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni
- Procedure di qualificazione
- Attestazioni e titolo
- Sviluppo della qualità e organizzazione
- Disposizioni finali
Testo di riferimento ofor
Per l’elaborazione di una nuova formazione professionale di base nonché per la revisione di un’ordinanza esistente la SEFRI si basa sul testo di riferimento ofor. Sono possibili deroghe al testo, purché venga rispettato il processo legislativo. Le deroghe devono essere concordate con i servizi giuridici della SEFRI e della Cancelleria federale. Questo compito spetta alla SEFRI.
Revisione parziale
In caso di revisione parziale viene mantenuta la struttura dell’ordinanza in vigore. È tuttavia obbligatorio tenere conto di nuove disposizioni giuridiche e ogni modifica deve essere segnalata tramite una nota a piè di pagina.
Disposizioni transitorie
In ogni revisione, nelle disposizioni transitorie occorre stabilire se le nuove norme si applicano alle persone già in formazione o solo a quelle che si iscrivono dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza nuova o riveduta.
Se per una formazione professionale di base la SEFRI riconosce altre procedure di qualificazione occorre definire apposite disposizioni transitorie negli atti normativi corrispondenti.
Traduzione delle ordinanze
L’ordinanza viene tradotta nelle tre lingue ufficiali dalla SEFRI. Per la terminologia specialistica è necessario il coordinamento con i traduttori del piano di formazione, incaricati dall’organo responsabile.


3.3.2 Piano di formazione
Unione svizzera delle arti e mestieri USAM
Il piano di formazione viene redatto dall’organo responsabile.
Il piano di formazione viene redatto dall’organo responsabile in collaborazione con i Cantoni. Questi ultimi sono responsabili delle scuole professionali ed esercitano la vigilanza sulle aziende di tirocinio e sui corsi interaziendali. Il piano di formazione viene esaminato dalla SEFRI su richiesta dell’organo responsabile.
In quanto strumento per la promozione della qualità della formazione professionale di base, il piano di formazione specifica le competenze operative che le persone in formazione devono acquisire entro la fine della formazione e i contenuti suddivisi per luogo di formazione. Inoltre, aiuta i responsabili della formazione professionale attivi nei tre luoghi di formazione a pianificare, svolgere e verificare l’attività ed è uno strumento utile per le persone in formazione durante il tirocinio.
Modello di riferimento Piano di formazione
La SEFRI mette a disposizione in ogni lingua ufficiale un modello di riferimento Piano di formazione che funge da strumento di lavoro e di orientamento. I piani di formazione sono redatti secondo la seguente struttura:
- introduzione: spiegazioni su come consultare il documento, sull’orientamento alle competenze operative e sulla cooperazione tra i luoghi di formazione;
- fondamenti pedagogico-professionali;
- profilo di qualificazione: profilo professionale, livello richiesto per la professione e tabella delle competenze operative;
- campi di competenze operative, competenze operative e obiettivi di valutazione suddivisi per luogo di formazione (scuola professionale, azienda e corsi interaziendali);
- elaborazione;
- allegati al piano di formazione: l’allegato 1 contiene l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità. L’allegato 2 contiene le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
Revisione totale con il modello di riferimento
In caso di revisione totale dell’ordinanza viene rivisto anche il piano di formazione. Il contenuto e la struttura del modello di riferimento di quest’ultimo devono essere armonizzati con il testo di riferimento ofor.
Revisione parziale
Se non vengono effettuate modifiche sostanziali, il piano di formazione è sottoposto a revisione parziale. Le modifiche devono figurare sul frontespizio e nelle note a piè di pagina secondo le direttive di tecnica legislativa; sono inoltre riepilogate in un apposito elenco e devono essere approvate dalla SEFRI al termine dell’indagine conoscitiva.
La traduzione del piano di formazione compete all’organo responsabile.
Traduzione del piano di formazione
La traduzione del piano di formazione compete all’organo responsabile, il quale garantisce che il documento venga tradotto con la dovuta qualità nelle tre lingue ufficiali. Il piano di formazione viene esaminato dalla SEFRI. La traduzione si svolge in stretta collaborazione con il servizio linguistico della SEFRI, incaricato di tradurre le ordinanze.


3.3.3 Altre procedure di qualificazione
Unione svizzera delle arti e mestieri USAM
La SEFRI può riconoscere altre procedure di qualificazione.
L’ordinanza sulla formazione professionale di base disciplina la procedura di qualificazione con esame finale, la quale a sua volta disciplina l’iter da seguire per coloro che hanno stipulato un contratto di tirocinio. Alla procedura di qualificazione con esame finale sono ammesse anche le persone che hanno acquisito le qualifiche richieste al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che soddisfano le condizioni d’ammissione stabilite nell’ordinanza. Per loro valgono tuttavia altre regole per il superamento della procedura in quanto non dispongono della nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali o della nota dei luoghi di formazione.
Se la formazione professionale di base prevede altre procedure, ad esempio la validazione degli apprendimenti acquisiti o la suddivisione dell’esame, queste procedure devono essere definite dall’organo responsabile e/o dal Cantone e riconosciute dalla SEFRI. L’importante è che siano conformi alle esigenze dell’economia, ai requisiti delle basi legali e alle modalità di attuazione cantonali.


3.3.4 Coordinamento con i partner
Unione svizzera delle arti e mestieri USAM
In virtù del partenariato della formazione professionale, in caso di revisioni di vasta portata si consiglia all’organo responsabile di sottoporre i progetti di ordinanza e piano di formazione ai Cantoni per ricevere un commento dettagliato sulle proposte di modifica e chiarire eventuali questioni relative all’attuazione.


3.3.5 Indagine conoscitiva dell’organo responsabile
Unione svizzera delle arti e mestieri USAM
L’indagine conoscitiva dell’organo responsabile nel settore garantisce il consenso delle aziende.
L’organo responsabile invia ai principali operatori, alle aziende di tirocinio e ai centri dove si svolgono i corsi interaziendali del proprio campo professionale i progetti dell’ordinanza e del piano di formazione da sottoporre a indagine conoscitiva. Tale procedura, che deve coinvolgere tutte le regioni linguistiche, garantisce che i testi normativi siano accettati dalle aziende. A seconda dell’entità delle modifiche l’indagine conoscitiva dura da 1 a 3 mesi.


3.3.6 Verifica degli atti normativi in materia di formazione
Unione svizzera delle arti e mestieri USAM
Parallelamente all’indagine conoscitiva dell’organo responsabile, l’ordinanza e il piano di formazione vengono controllati dalla SEFRI.
La SEFRI verifica internamente i progetti di ordinanza e piano di formazione.
La verifica dell’ordinanza viene svolta dai servizi giuridici della Confederazione con l’aiuto di esperti linguistici e si concentra in particolare sulla coerenza interna e su eventuali divergenze rispetto al testo di riferimento. La SEFRI conduce la consultazione degli uffici, che serve a garantire il coordinamento tra i dipartimenti e gli uffici federali interessati e ad appianare eventuali divergenze di tecnica legislativa.
La verifica della coerenza linguistica viene effettuata per i piani di formazione delle nuove professioni e le revisioni totali e, se necessario, anche per le revisioni parziali. Si basa sulla «Guida della SEFRI alla traduzione dei piani di formazione della formazione professionale di base» e garantisce che ogni versione linguistica del piano di formazione rispetti determinati standard qualitativi. La SEFRI effettua la verifica della coerenza linguistica e se ne assume i costi. Qualora siano necessarie correzioni, i costi sono a carico dell’organo responsabile.


3.3.7 Finalizzazione degli atti normativi
Unione svizzera delle arti e mestieri USAM
Dopo l’indagine conoscitiva dell’organo responsabile, la Commissione SP&Q o il comitato direttivo rivede i progetti dei documenti (ordinanza e piano di formazione). Se la commissione o il comitato direttivo non riesce a trovare un accordo vengono consultate le organizzazioni deleganti. L’obiettivo di questa fase è raggiungere un accordo.
Inoltre, la Commissione SP&Q o il comitato direttivo approva il programma di informazione e preparazione, nel quale sono stabilite misure formative e informative per i responsabili della formazione professionale attivi in tutti i luoghi di formazione.


3.3.8 Richiesta di ticket
Unione svizzera delle arti e mestieri USAM
Una volta finalizzati i documenti, la Commissione SP&Q o il comitato direttivo incarica l’organo responsabile di presentare alla SEFRI la richiesta di ticket. L’organo responsabile invia dunque alla SEFR la richiesta, i progetti dell’ordinanza e del piano di formazione nonché il programma di informazione e preparazione.
La richiesta di ticket tiene conto delle richieste dei partner.
Con la richiesta di ticket l’organo responsabile certifica che i progetti degli atti normativi sono conformi ai requisiti del mondo economico, sono di buona qualità e soddisfano le esigenze dei partner.


3.3.9 Decisione di assegnazione del ticket
Unione svizzera delle arti e mestieri USAM
La SEFRI decide in merito all’assegnazione del ticket; in caso di riscontro positivo attesta che gli atti normativi rispondono ai requisiti qualitativi e di coerenza predefiniti. La decisione viene comunicata per iscritto all’organo responsabile. Una volta assegnato il ticket la SEFRI può iniziare l’indagine conoscitiva nei Cantoni.