3.5 Emanazione e verifica

Dopo la consultazione, seguono l’emanazione ufficiale dell’ordinanza da parte della SEFRI nonché la verifica e l’approvazione del piano di formazione. I documenti vengono pubblicati nelle tre lingue ufficiali e costituiscono la base vincolante per l’attuazione. In questo modo si crea il quadro giuridico per la nuova formazione professionale di base.

Cantoni
Aggiunte e documenti della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP)
Organizzazioni del mondo del lavoro (oml)
Unione svizzera degli imprenditori USI
Unione svizzera delle arti e mestieri USAM

Per garantire una tempestiva implementazione e avere abbastanza tempo per elaborare gli strumenti di attuazione e il materiale didattico, l’ordinanza e il piano di formazione dovrebbero essere emanati o verificati entro il mese di settembre dell’anno precedente all’entrata in vigore.

L’organo responsabile invia alla SEFRI il piano di formazione – con le firme legalmente valide di tutte le oml coinvolte – in duplice copia originale in una delle tre lingue ufficiali.

Cantoni
Aggiunte e documenti della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP)

Per i Cantoni è importante che gli atti normativi in materia di formazione siano disponibili tempestivamente affinché nella fase d’implementazione vi sia tempo a sufficienza per formare i vari attori e per definire gli strumenti di attuazione.

Cantoni
Aggiunte e documenti della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP)
Organizzazioni del mondo del lavoro (oml)
Unione svizzera degli imprenditori USI
Unione svizzera delle arti e mestieri USAM

La SEFRI emana l’ordinanza e verifica il piano di formazione. In seguito, con una lettera ufficiale, comunica l’entrata in vigore agli uffici cantonali della formazione professionale e alle cerchie interessate.

La data di emanazione dell’ordinanza e la data di approvazione del piano di formazione sono identiche e vengono stabilite dalla SEFRI. Il piano di formazione approvato dalla SEFRI viene rispedito all’organo responsabile, che inserisce le date nelle versioni elettroniche.

Cantoni
Aggiunte e documenti della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP)
Organizzazioni del mondo del lavoro (oml)
Unione svizzera degli imprenditori USI
Unione svizzera delle arti e mestieri USAM

Le ordinanze vengono pubblicate nelle tre lingue ufficiali nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Le ordinanze in vigore possono essere consultate nell’elenco delle professioni della SEFRI e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Anche il piano di formazione e altri documenti di riferimento sono reperibili nell’elenco delle professioni SEFRI.

Fedlex – La piattaforma di pubblicazione del diritto federale

Elenco delle professioni SEFRI

L’organo responsabile pubblica le tre versioni linguistiche del piano di formazione in una rubrica accessibile del proprio sito e inserisce un link all’ordinanza pubblicata nell’elenco delle professioni SEFRI o nella RS.

Cantoni
Aggiunte e documenti della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP)

Per i Cantoni è utile che l’organo responsabile pubblichi nella sezione download del proprio sito anche i documenti rilevanti per l’esecuzione, ad esempio le disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione, l’elenco delle professioni affini, il programma di formazione per i corsi interaziendali e le dotazioni minime delle aziende di tirocinio.