3.5 Emanazione e verifica
Dopo la consultazione, seguono l’emanazione ufficiale dell’ordinanza da parte della SEFRI nonché la verifica e l’approvazione del piano di formazione. I documenti vengono pubblicati nelle tre lingue ufficiali e costituiscono la base vincolante per l’attuazione. In questo modo si crea il quadro giuridico per la nuova formazione professionale di base.


3.5.1 Presentazione dei documenti da parte dell’organo responsabile
Unione svizzera delle arti e mestieri USAM
Per garantire una tempestiva implementazione e avere abbastanza tempo per elaborare gli strumenti di attuazione e il materiale didattico, l’ordinanza e il piano di formazione dovrebbero essere emanati o verificati entro il mese di settembre dell’anno precedente all’entrata in vigore.
L’organo responsabile invia alla SEFRI il piano di formazione – con le firme legalmente valide di tutte le oml coinvolte – in duplice copia originale in una delle tre lingue ufficiali.
Per i Cantoni è importante che gli atti normativi in materia di formazione siano disponibili tempestivamente affinché nella fase d’implementazione vi sia tempo a sufficienza per formare i vari attori e per definire gli strumenti di attuazione.


3.5.2 Emanazione e verifica da parte della SEFRI
Unione svizzera delle arti e mestieri USAM
La SEFRI emana l’ordinanza e verifica il piano di formazione. In seguito, con una lettera ufficiale, comunica l’entrata in vigore agli uffici cantonali della formazione professionale e alle cerchie interessate.
La data di emanazione dell’ordinanza e la data di approvazione del piano di formazione sono identiche e vengono stabilite dalla SEFRI. Il piano di formazione approvato dalla SEFRI viene rispedito all’organo responsabile, che inserisce le date nelle versioni elettroniche.


3.5.3 Pubblicazione
Unione svizzera delle arti e mestieri USAM
Le ordinanze vengono pubblicate nelle tre lingue ufficiali nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Le ordinanze in vigore possono essere consultate nell’elenco delle professioni della SEFRI e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Anche il piano di formazione e altri documenti di riferimento sono reperibili nell’elenco delle professioni SEFRI.
Fedlex – La piattaforma di pubblicazione del diritto federale
Elenco delle professioni SEFRI
L’organo responsabile pubblica le tre versioni linguistiche del piano di formazione in una rubrica accessibile del proprio sito e inserisce un link all’ordinanza pubblicata nell’elenco delle professioni SEFRI o nella RS.
Per i Cantoni è utile che l’organo responsabile pubblichi nella sezione download del proprio sito anche i documenti rilevanti per l’esecuzione, ad esempio le disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione, l’elenco delle professioni affini, il programma di formazione per i corsi interaziendali e le dotazioni minime delle aziende di tirocinio.