1 Lo sviluppo delle formazioni professionali di base

La formazione professionale è un compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (oml). Insieme, questi tre partner si adoperano per mantenere alto il livello formativo e garantire un’offerta sufficiente di posti di tirocinio e cicli di formazione. Il principio del partenariato e le competenze dei partner sono disciplinati nella legge e nell’ordinanza sulla formazione professionale.

1.1 I partner della formazione professionale di base

I compiti dei partner sono chiaramente definiti. Le organizzazioni del mondo del lavoro determinano i contenuti e mettono a disposizione i posti di tirocinio. I Cantoni sono responsabili dell’attuazione della vigilanza, mentre alla Confederazione competono la gestione strategica e lo sviluppo.

Le oml si dividono in organizzazioni di categoria e associazioni per la formazione professionale.

Organizzazioni del mondo del lavoro

In qualità di organi responsabili, le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) si assumono la responsabilità delle loro formazioni professionali di base. Esistono due tipi di organi responsabili:

  • le organizzazioni di categoria, che oltre alla formazione professionale trattano temi quali il partenariato sociale, il mercato del lavoro, gli standard settoriali, le questioni giuridiche ecc. Hanno una visione del settore a 360 gradi e puntano a consolidare gli interessi dei propri membri. Nell’ambito della formazione professionale è particolarmente importante che rappresentino gli interessi delle imprese, in quanto sono loro a offrire i posti di formazione e ad assumere i professionisti qualificati;
  • le associazioni per la formazione professionale sono state istituite per finalità specifiche alla formazione professionale. Spesso, queste associazioni sono sostenute da organizzazioni di categoria o altri enti interessati e il loro compito principale è difendere gli interessi della formazione. Le organizzazioni di categoria che supportano le associazioni per la formazione professionale hanno il compito di assicurare una chiara ripartizione dei compiti. Comunicano in forma scritta alla Confederazione quali competenze delegano alle associazioni.

Gli organi responsabili definiscono i contenuti e le procedure di qualificazione.

Gli organi responsabili definiscono i contenuti e le procedure di qualificazione delle formazioni professionali di base, chiedono l’emanazione delle ordinanze e la verifica dei piani di formazione e gestiscono le offerte della formazione professionale superiore. Gli organi responsabili partecipano attivamente allo sviluppo delle formazioni professionali di base insieme alle associazioni dei lavoratori, che fanno parte delle Commissioni SP&Q.

Su incarico dei Cantoni, gli organi responsabili svolgono i corsi interaziendali, mettono a disposizione i periti ed elaborano le prove d’esame.

Le aziende partecipano su base volontaria.

In generale, le aziende partecipano alla formazione professionale su base volontaria. Nei limiti delle loro possibilità, offrono posti di tirocinio per la formazione professionale pratica assicurando così il ricambio generazionale. Inoltre, mettono a disposizione i formatori e sostengono i costi formativi. Nei settori o nei Cantoni che dispongono di un fondo per la formazione professionale le aziende sono tenute a versare contributi. Tramite l’organo responsabile le aziende esercitano un’influenza determinante sulla formazione professionale di base e possono, tra l’altro, partecipare alla definizione dei contenuti.

I Cantoni si occupano dell’attuazione.

Cantoni

I Cantoni sono gli organi esecutivi della formazione professionale. Coordinano le loro attività all’interno della Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale (CSFP), una commissione specializzata della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).
I Cantoni garantiscono lo svolgimento della formazione professionale di base e ne finanziano gran parte dei costi.

Inoltre, rilasciano alle aziende di tirocinio le autorizzazioni all’attività formativa, assegnano l’incarico alle scuole professionali e ai centri in cui si tengono i corsi interaziendali e organizzano le procedure di qualificazione. Infine, esercitano la vigilanza sui contratti di tirocinio e sui luoghi di formazione.

La SEFRI garantisce la regolamentazione e il cofinanziamento della formazione professionale.

Confederazione

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) è l’autorità federale competente per le questioni in materia di formazione, ricerca e innovazione e si occupa della regolamentazione della formazione professionale e della partecipazione al relativo finanziamento. Provvede all’aggiornamento del sistema nel suo complesso e sostiene progetti di sviluppo della formazione professionale.

Inoltre, la SEFRI coordina la collaborazione con gli uffici federali che trattano tematiche legate alla formazione professionale, ad esempio la promozione delle competenze per lo sviluppo sostenibile o la protezione dei giovani lavoratori.

1.2 Collaborazione tra i partner della formazione professionale

I partner sono responsabili congiuntamente dello sviluppo delle formazioni professionali di base, nonché della qualità della formazione. Nella propria sfera di competenza promuovono l’approccio partenariale tra gli operatori della formazione professionale e fanno regolarmente un bilancio della loro collaborazione.

Le Commissioni SP&Q svolgono una funzione consultiva nei confronti degli organi responsabili.

Commissioni per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione

Le Commissioni per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione (Commissioni SP&Q) svolgono una funzione consultiva nei confronti degli organi responsabili. La composizione e i compiti delle commissioni sono definiti nelle ordinanze sulla formazione professionale di base; i tre partner sono rappresentati all’interno di ogni commissione come segue:

  • organo responsabile: designa autonomamente i propri rappresentanti facendo in modo che siano adeguatamente rappresentati i sessi, le regioni linguistiche, eventuali orientamenti o indirizzi professionali e altri gruppi pertinenti;
  • Cantoni: i Cantoni e le scuole professionali delegano almeno un rappresentante che si fa portavoce degli interessi di tutti i Cantoni;
  • Confederazione: la Confederazione è rappresentata da almeno unapersona.

Le Commissioni SP&Q monitorano gli sviluppi che richiedono un adeguamento degli atti normativi in materia di formazione e degli strumenti per l’attuazione di una determinata formazione professionale di base. Verificano regolarmente l’ordinanza e il piano di formazione, nonché la loro attuazione, e raccomandano all’organo responsabile gli adeguamenti necessari. Inoltre, esprimono un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità.

Si cerca di raggiungere il consenso dei partner.

Consenso nello sviluppo delle professioni

Nelle Commissioni SP&Q i tre partner cercano di raggiungere il consenso. È quindi fondamentale che, prima di riunirsi, i delegati chiariscano le posizioni, gli orientamenti e il mandato negoziale per agire in modo coerente nella commissione. Durante le discussioni vengono ascoltati e presi in considerazione i punti di vista di tutti i partner. Le decisioni vengono documentate e sostenute da tutti congiuntamente. I punti poco chiari vengono segnalati e successivamente chiariti.

Se non si raggiunge un accordo, d’intesa con le commissioni SP&Q, i rappresentanti dei partner si rivolgono alle organizzazioni deleganti (procedura di escalation). Se anche in questo caso non si trova un accordo, la decisione viene presa dalla SEFRI dopo consultazione e in considerazione dell’interesse generale.