Le persone in formazione, i responsabili della formazione professionale nei tre luoghi di formazione e i periti d’esame basano la loro attività sulle competenze operative. Queste ultime sono definite nell’ordinanza sulla formazione professionale di base e consentono di comparare e quindi far riconoscere competenze acquisite altrove, favorendo così la mobilità e la competitività sul mercato del lavoro.
Nella pedagogia per la formazione professionale esistono diverse definizioni del concetto di competenza operativa. Tutte queste definizioni hanno però qualcosa in comune: riconoscono che la competenza operativa costituisce un intero repertorio pratico e designa la capacità di una persona di agire autonomamente in diverse situazioni. Nella formazione professionale di base è applicabile la seguente definizione:
«La competenza operativa costituisce un intero repertorio pratico, necessario per eseguire compiti e attività professionali in maniera autonoma, orientata ai risultati, corretta e flessibile».
Le competenze operative rispecchiano le competenze richieste dal mercato del lavoro.
Le competenze operative richieste ai professionisti sul mercato del lavoro sono definite nell’ordinanza sulla formazione professionale di base. I piani di formazione precisano le competenze operative mediante diversi modelli pedagogico-professionali e definiscono i contenuti dei singoli luoghi di formazione, contenuti che costituiscono il repertorio pratico necessario per ogni competenza operativa.
Le competenze operative così descritte forniscono indicazioni utili ai diversi gruppi d’interesse e definiscono gli obiettivi da raggiungere al termine della formazione professionale di base:
- per le persone in formazione illustrano situazioni lavorative quotidiane che queste persone devono essere in grado di gestire al termine della formazione professionale di base;
- per i responsabili della formazione professionale presso ciascun luogo di formazione fungono da base per pianificare la formazione professionale pratica e coordinare i luoghi di formazione; e
- per i periti d’esame indicano il limite massimo di ciò che può essere verificato durante le procedure di qualificazione.