L’ofor viene redatta dalla SEFRI.

La redazione dell’ordinanza compete alla SEFRI.

L’ordinanza contiene i principi giuridici della formazione di base a impostazione aziendale e viene emanata dalla SEFRI su richiesta dell’organo responsabile.

I contenuti principali figurano nel testo di riferimento, che riporta il numero della professione e il numero assegnato a ogni indirizzo professionale. Quando diverse professioni vengono raggruppate in un campo professionale a ciascuna professione viene assegnato un numero diverso. L’ordinanza è suddivisa nelle seguenti sezioni:

  1. Oggetto e durata
  2. Obiettivi ed esigenze
  3. Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile
  4. Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento
  5. Piano di formazione
  6. Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda
  7. Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni
  8. Procedure di qualificazione
  9. Attestazioni e titolo
  10. Sviluppo della qualità e organizzazione
  11. Disposizioni finali

Testo di riferimento ordinanza sulla formazione professionale di base

Per l’elaborazione di una nuova formazione professionale di base nonché per la revisione di un’ordinanza esistente la SEFRI si basa sul testo di riferimento ofor. Sono possibili deroghe al testo, purché venga rispettato il processo legislativo. Le deroghe devono essere concordate con i servizi giuridici della SEFRI e della Cancelleria federale. Questo compito spetta alla SEFRI.

Cantoni
Aggiunte e documenti della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP)

1. Oggetto e durata

  • Per le formazioni CFP, i Cantoni preferiscono che non vengano istituiti indirizzi professionali per via del numero ridotto di apprendisti e per evitare che le classi debbano essere gestite separatamente.
  • Il prolungamento della durata da tre a quattro anni di una formazione professionale di base deve essere valutato attentamente e discusso dai partner.

4. Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

  • Per rendere più attraente la MP1 la griglia delle lezioni prevede solo un giorno di lezione a settimana (modello 1-1-1). In questo modo è possibile frequentare la MP1 in un secondo giorno di lezione supplementare. Nelle formazioni professionali di base in cui non è possibile applicare il modello 1-1-1 vengono elaborate raccomandazioni per l’attuazione della MP1.
  • In media le formazioni professionali di base prevedono il seguente numero di giorni per i corsi interaziendali (stato 2025):
    2 anni di tirocinio: 11 giorni;
    3 anni di tirocinio: 23 giorni;
    4 anni di tirocinio: 32 giorni.
    Questi numeri servono come valori di riferimento per i Cantoni. In caso di variazioni, l’organo responsabile è tenuto a fornire spiegazioni ai Cantoni.

6. Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

  • Per i Cantoni un AFC è sufficiente come requisito minimo. I titoli di livello terziario non rendono i formatori più qualificati dal punto di vista pedagogico.
  • Per i formatori a tempo parziale è importante che l’apprendista sia sorvegliato costantemente in azienda e sappia a chi rivolgersi per eventuali domande, in particolare quando si tratta di lavori pericolosi.

7. Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

L’introduzione di una nota dei luoghi di formazione risultante dalla formazione professionale pratica e dai corsi interaziendali deve essere ben ponderata e deve offrire un valore aggiunto tale da giustificare il carico di lavoro aggiuntivo.

8. Procedura di qualificazione

  • Durante la verifica quinquennale i Cantoni chiedono di valutare se sia possibile abolire l’esame delle conoscenze professionali. Questa considerazione è particolarmente opportuna nel caso di formazioni professionali di base per giovani dotati di abilità pratiche, poiché le conoscenze scolastiche sono già attestate dalla nota conseguita nella scuola professionale. La decisione spetta all’organo responsabile.
  • In linea generale, i Cantoni si oppongono a una nota determinante per l’esame delle conoscenze professionali.
  • Come regola generale per la durata dell’esame delle conoscenze professionali vale quanto segue: un’ora per ogni anno di formazione.
  • Spetta all’organo responsabile decidere se durante il lavoro pratico deve essere svolto un lavoro pratico individuale (LPI) o un lavoro pratico prestabilito (LPP). Un LPP in azienda deve durare il meno possibile in quanto richiede la presenza costante di due periti esterni, il che comporta un notevole dispendio in termini di tempo, personale e risorse finanziarie.

10. Sviluppo della qualità e organizzazione

I Cantoni invitano l’organo responsabile a verificare il numero di rappresentanti delle scuole professionali e a garantire un’adeguata rappresentanza della Svizzera latina.

Revisione parziale

In caso di revisione parziale viene mantenuta la struttura dell’ordinanza in vigore. È tuttavia obbligatorio tenere conto di nuove disposizioni giuridiche e ogni modifica deve essere segnalata tramite una nota a piè di pagina.

Disposizioni transitorie

In ogni revisione, nelle disposizioni transitorie occorre stabilire se le nuove norme si applicano alle persone già in formazione o solo a quelle che si iscrivono dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza nuova o riveduta.

Se per una formazione professionale di base la SEFRI riconosce altre procedure di qualificazione occorre definire apposite disposizioni transitorie negli atti normativi corrispondenti.

Traduzione delle ordinanze

L’ordinanza viene tradotta nelle tre lingue ufficiali dalla SEFRI. Per la terminologia specialistica è necessario il coordinamento con i traduttori del piano di formazione, incaricati dall’organo responsabile.