3.6 Attuazione
L’ultima fase consiste nell’attuazione della formazione professionale di base. Le organizzazioni del mondo del lavoro e i Cantoni elaborano congiuntamente gli strumenti di attuazione, come i programmi di formazione e i piani di studio. Formazioni e incontri informativi servono ad assicurare una buona preparazione di tutte le persone coinvolte. La Commissione SP&Q segue questa fase e si fa garante della qualità sul lungo periodo.


3.6.1 Sostegno da parte della SUFFP
Unione svizzera delle arti e mestieri USAM
Su incarico della Confederazione la SUFFP aiuta gli organi responsabili e i Cantoni ad attuare gli atti normativi.
Su incarico della Confederazione, il Centro per lo sviluppo delle professioni della SUFFP assiste i Cantoni e gli organi responsabili nell’elaborazione degli strumenti e nell’attuazione delle nuove ordinanze e dei nuovi piani di formazione. In particolare, fornisce consulenza ai responsabili della formazione professionale attivi nei tre luoghi di formazione durante tutte le fasi: pianificazione, organizzazione, moderazione e valutazione dell’intero processo o di singole parti, comunicazione ai partner e sviluppo degli strumenti che disciplinano la formazione e la qualificazione. L’offerta di consulenza della SUFFP viene finanziata tramite i fondi per gli obiettivi strategici della Confederazione ed è gratuita. Tuttavia, eventuali lavori supplementari da svolgere con la SUFFP devono essere concordati separatamente.
Durante i lavori di attuazione, l’organo responsabile e i Cantoni possono continuare ad avvalersi, a proprie spese, del responsabile dell’assistenza pedagogico-professionale che ha partecipato all’elaborazione del profilo di qualificazione e del piano di formazione.


3.6.2 Strumenti di attuazione
Unione svizzera delle arti e mestieri USAM
Gli strumenti di attuazione vengono sottoposti alla Commissione SP&Q per un parere.
Gli strumenti di attuazione sono perlopiù vincolanti e descrivono come trattare i contenuti formativi nei tre luoghi di formazione e come sono impostate le procedure di qualificazione. Dopo aver ottenuto il parere della Commissione SP&Q, l’organo responsabile riporta in un allegato del piano di formazione gli strumenti volti a promuovere la qualità della formazione.
Le disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione con esame finale illustrano l’esame finale e vengono redatte dall’organo responsabile in collaborazione con i Cantoni secondo il modello fornito dalla SEFRI:
Gli strumenti elencati qui di seguito vengono elaborati dall’organo responsabile o dai Cantoni a seconda delle competenze del rispettivo luogo di formazione. Poiché la cooperazione tra i luoghi di formazione è molto importante, Cantoni e organi responsabili lavorano in stretto coordinamento:
- programma di formazione per le aziende di tirocinio, nel quale sono definite le modalità di attuazione della formazione nelle aziende di tirocinio;
- programma d’insegnamento per le scuole professionali, nel quale sono stabiliti un quadro di riferimento per le scuole e i relativi programmi d’istituto;
- programma di formazione per i corsi interaziendali, nel quale sono definite le modalità d’attuazione della formazione nei corsi interaziendali;
- raccomandazioni per l’attuazione della maturità professionale durante il tirocinio (MP 1), documento nel quale sono definite le modalità di attuazione della MP parallela all’insegnamento delle conoscenze professionali.
A seconda delle esigenze l’organo responsabile e i Cantoni possono elaborare altri documenti di attuazione.


3.6.3 Informazione e preparazione
Unione svizzera delle arti e mestieri USAM
Il programma di informazione e preparazione funge da base per gli atti normativi e gli strumenti di attuazione.
L’informazione e la preparazione dei responsabili della formazione professionale si basano sul programma di informazione e preparazione. Le persone incaricate dall’organo responsabile collaborano con i Cantoni alla realizzazione del programma. Gli atti normativi e gli strumenti di attuazione devono essere presentati ai responsabili della formazione professionale attraverso incontri informativi, workshop o corsi specifici. Queste attività di informazione e preparazione sono necessarie per garantire l’aggiornamento degli operatori e la qualità della didattica.


3.6.4 Classificazione nel Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale
Unione svizzera delle arti e mestieri USAM
Dopo la revisione occorre verificare se la classificazione nel QNQ FP è ancora adeguata e se i supplementi ai certificati sono attuali. L’obiettivo è aumentare la visibilità internazionale del titolo conseguito e agevolare l’accesso dei professionisti al mercato del lavoro internazionale.
Quadro nazionale delle qualifiche (QNQ) per la formazione professionale


3.6.5 Raccomandazioni sulla convalida delle prestazioni di formazione
Unione svizzera delle arti e mestieri USAM
Gli organi responsabili possono elaborare raccomandazioni per spiegare in che modo i corsi settoriali o le formazioni continue possono essere convalidati ai fini di una formazione professionale di base. Le raccomandazioni fungono da base per le decisioni degli organi competenti in materia.
Qualificazione professionale degli adulti – Guida «Convalida delle prestazioni di formazione»


3.6.6 Attività delle Commissioni SP&Q
Unione svizzera delle arti e mestieri USAM
Nella sezione «Sviluppo della qualità e organizzazione» di ogni ordinanza sono illustrati e disciplinati la composizione e i compiti della Commissione SP&Q per la rispettiva formazione professionale di base.
Ogni cinque anni la Commissione SP&Q verifica l’ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, ecologici, sociali, tecnologici e didattici nonché alle nuove condizioni quadro legali. Lo svolgimento della verifica quinquennale, i cui tempi possono essere concordati con una certa flessibilità tra i partner, dipende dalle necessità legate alla formazione professionale di base e da quelle dell’organo responsabile. Uno degli esiti possibili è l’aggiornamento della formazione professionale di base (revisione parziale o totale).