2.4 Procedure di qualificazione

L’espressione «procedura di qualificazione» è utilizzata per designare tutte le procedure che permettono di stabilire se una persona possiede le competenze operative definite nell’ordinanza sulla formazione professionale di base. L’ordinanza disciplina l’ammissione alle procedure di qualificazione nonché la procedura di qualificazione con esame finale. Le procedure di qualificazione alternative («altre procedure di qualificazione») possono essere riconosciute dalla SEFRI.

Procedura di qualificazione con esame finale

Questo tipo di procedura di qualificazione è disciplinata in ogni ordinanza sulla formazione professionale di base e serve a stabilire se la persona dispone delle competenze operative professionali richieste nonché della cultura generale di base. I partner si sono accordati su alcuni principi e raccomandazioni.

Alla procedura di qualificazione con esame finale sono ammesse anchele persone che hanno acquisito le qualifiche richieste al di fuori di un ciclo di formazione regolamentatoe che soddisfano le condizioni d’ammissione stabilite nell’ordinanza. Per loro valgono tuttavia altre regole per il superamento della procedura in quanto non dispongono della relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali o della nota dei luoghi di formazione.

Altre procedure di qualificazione

I titoli della formazione professionale di base possono essere conseguiti tramite procedure di qualificazione equivalenti. Le cosiddette «altre procedure di qualificazione» devono essere riconosciute dalla SEFRI. Tra le forme riconosciute più note vi sono la procedura con validazione degli apprendimenti acquisiti e quella con suddivisione dell’esame. Di norma queste procedure di qualificazione alternative vengono definite al di fuori delle ordinanze.